Toscana Ancora una proroga in ambito FER

La qualifica FER (fonti energia rinnovabili) è una qualifica professionale per l’attività di installazione e manutenzione straordinaria di caldaie, caminetti e stufe a biomassa, di sistemi solari fotovoltaici e termici sugli edifici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore.

 

L’obbligo del possesso della qualifica è stato introdotto dal cosiddetto “decreto rinnovabili”, decreto legislativo del 03 Marzo 2011.

La qualifica è conseguita dai responsabili tecnici delle imprese ed è soggetta ad aggiornamento obbligatorio previa partecipazione ad attività formative di aggiornamento almeno ogni tre anni, la durata minima dell’aggiornamento è pari a 16 ore, al termine del corso viene rilasciato, da un’agenzia formativa accreditata, un attestato di frequenza.

Nel tempo diverse proroghe hanno posticipato le scadenze legate agli obblighi di formazione e vogliamo ripercorrerle.

In regione Toscana, la delibera di Giunta regionale n° 781 del 2016, approva gli indirizzi per la realizzazione dei percorsi di formazione e contestualmente recepisce quanto disposto dal decreto-legislativo del 30 dicembre 2015, n.210 che aveva prorogato i primi termini per l’istituzione dei succitati programmi di formazione e dei connessi adempimenti al 31 dicembre 2016.

Molti responsabili tecnici, in visione dell’imminente scadenza, parteciparono ai primi corsi di aggiornamento entro questa prima scadenza, contestualmente alla Giunta regionale era stato paventato il rischio per alcune imprese operanti nella installazione di tali tipologie di impianti FER non riuscissero a svolgere il corso di aggiornamento entro l’anno da cui la Giunta dispose che il primo corso di aggiornamento potesse essere svolto entro il 30 giugno 2017.

Nel luglio del 2017 la Giunta regionale, considerata la complessità della disciplina contenuta negli atti amministrativi regionali sopra richiamati e le diverse possibili interpretazioni inerenti ai termini di scadenza per l’effettuazione degli aggiornamenti, posticipa ulteriormente la scadenza ultima per il primo aggiornamento al 31 dicembre 2019.

All’interno della stessa deliberazione del luglio 2019, ritenuto di dover valutare positivamente in particolare l’aggiornamento effettuato dagli operatori nel periodo tra il 1° agosto 2016 e il 30 giugno 2017, si prevede per questi operatori una validità del primo corso di aggiornamento superiore al triennio, posticipando il termine di scadenza del secondo aggiornamento al 31 dicembre 2020.

Considerando che la delibera di luglio 2017 avrebbe provocato un sostanziale difformità tra coloro che hanno adempiuto correttamente nei tempi previsti e coloro che si sono attivati soltanto successivamente o devono ancora concludere la formazione prevista ha ritenuto opportuno valutare una nuova scadenza (del periodo di validità del primo aggiornamento professionale) portandola al 31 dicembre 2022: mozione n.1954 del 23 ottobre 2019 pubblicata sul BURT il 6 novembre 2019.



Riassumendo: Chi deve fare l’aggiornamento FER ed entro quando?

I responsabili tecnici delle imprese che installano o effettuano manutenzione straordinaria su impianti FER che hanno ottenuto la nomina di responsabile prima del 31 dicembre 2016 e che non hanno mai adempiuto all’obbligo di formazione prevista (16 ore di corso di aggiornamento) sono tenuti a partecipare alle attività formative di aggiornamento entro il 31 dicembre 2019.

I responsabili tecnici delle imprese che hanno già preso parte ad un primo corso gli viene allungata la validità dell’aggiornamento fino al 31 dicembre 2022.

I responsabili tecnici nominati che hanno acquisito i requisiti a seguito di un titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno quattro anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore sono tenuti a seguire un corso abilitante di 80 ore. Doveroso sottolineare che il percorso abilitante è obbligatorio per chi è diventato responsabile tecnico mediante titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale.

I responsabili tecnici nominati, indipendentemente dalla data di nomina, che hanno acquisito i requisiti mediante prestazione lavorativa svolta come operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti per un periodo non inferiore a tre anni, NON sono tenuti a seguire il corso abilitante di 80 ore, la qualifica FER gli è riconosciuta al momento del riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali che hanno abilitato la persona a responsabile tecnico, potremmo affermare quasi la totalità dei responsabili tecnici.

 

DA RICORDARE


Per chi ha acquisito la qualifica di responsabile tecnico prima del gennaio 2017 e non avrà preso parte ad un corso di aggiornamento entro dicembre 2019 non sarà possibile rilasciare la dichiarazione di conformità per impianti FER senza aver prima frequentato il corso di aggiornamento.


Ai responsabili tecnici che hanno acquisito la qualifica nel 2017 e nel 2018 si consiglia di prendere parte sin da subito ad un corso di aggiornamento per non trovarsi negli anni 2020 e 2021 a ricercare corsi di aggiornamento in anni in cui del date a calendario saranno estremamente contenute.