Banca dati – Comunicazione interventi

A partire dal 25 settembre 2019 è attiva la sezione della Banca Dati FGAS attraverso la quale devono essere comunicati gli interventi di installazione, di controllo delle perdite, di assistenza, di manutenzione, di riparazione o di smantellamento svolti su apparecchiature fisse di refrigerazione, apparecchiature fisse di condizionamento d'aria, pompe di calore fisse, celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero, apparecchiature fisse di protezione antincendio e commutatori elettrici.

 

Le imprese certificate per il Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 e Regolamento (CE) n. 304/2008 devono effettuare la comunicazione, per via telematica alla Banca Dati FGAS entro trenta giorni:

   •    dall’installazione delle apparecchiature;
   •    dal primo intervento di controllo delle perdite, di manutenzione, di assistenza o di riparazione di apparecchiature già installate e per ogni intervento successivo al primo;
   •    dallo smantellamento delle apparecchiature.

Gli interessati alla comunicazione devono richiedere al Registro FGAS le credenziali di accesso alla Banca Dati, richiesta che va effettuata in via telematica con firma digitale del legale rappresentante dell’impresa o da un suo delegato. Nella richiesta di abilitazioni possono essere indicati persone interne all’impresa o esterna (consulente), non necessariamente la persona deve essere certificata.

Queste persone interne o esterne all’impresa riceveranno via mail le credenziali di accesso con le quali saranno abilitate per l’invio delle comunicazioni.

A partire dal 25 settembre 2019, l’obbligo di tenuta dei registri sarà rispettato mediante la comunicazione alla Banca dati dalla quale sarà possibile scaricare un attestato contenente tutte le informazioni relative alle proprie apparecchiature.

A decorrere dalla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 146/2018, è abrogato l’articolo 16, comma 1 del D.P.R. n. 43/2012 relativo alla comunicazione ad ISPRA delle informazioni riguardanti le quantità di emissioni in atmosfera di gas fluorurati. Tuttavia restano invariati gli obblighi di mantenimento dei registri.